Accesso agli atti

 
Ai sensi del Capo III della Legge 241 del 07 agosto 1990, i cittadini, singoli od associati, che vantino un interesse personale e diretto hanno diritto di accesso (consultare o avere copia) agli atti e documenti amministrativi (deliberazioni, ordinanze, testi, disegni, registrazioni, fotografie) relativi ad atti realizzati per l'attività amministrativa.

Come Fare
Presentare una richiesta motivata in carta semplice o su apposito modulo predisposto indicando i dati dell'atto o documento che interessa (data, numero di protocollo o di registro, oggetto) oppure gli elementi che ne consentano l'individuazione. Il rilascio della copia è subordinato al costo di riproduzione. Nel caso di necessità di copie conformi di atti o documenti, verranno rilasciate in bollo e saranno assoggettate anche al pagamento dei diritti di segreteria, se specificato nel modulo richiesta. Il procedimento di accesso può concludersi entro il termine massimo di 30 gironi dalla richiesta.

Dove Andare
Per ritirare e compilare il modulo Ufficio Relazioni con il Pubblico.
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