Avviso importante per tutti i fornitori del Comune - applicazione "Split Payment".
Pubblicata il 04/02/2015
AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI I FORNITORI DEL COMUNE - NUOVI ADEMPIMENTI IVA 2015 – APPLICAZIONE “SPLIT PAYMENT”
Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
Si informano i Gentili Fornitori che la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n.190) introduce importanti modifiche all’articolo 17 del Dpr 633/1972 disciplinante l’applicazione dell’IVA.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, per tutte le operazioni fatturate a partire dall’1 Gennaio 2015:
• il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura comprensiva di IVA, ma al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato è obbligatorio aggiungere alla fattura la seguente dicitura:
“Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”
• il Comune pagherà al fornitore soltanto l’imponibile e verserà l’IVA direttamente all’Erario con modalità che saranno stabilite da un decreto del Ministero dell’Economia.
Sono ESCLUSE dalle nuove disposizioni:
- le prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (compensi per lavoro autonomo: progettisti, avvocati, revisori…..)
- i casi in cui l'ente cessionario o committente assuma la veste di debitore dell'IVA, quali ad esempio le operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile (reverse charge) di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72 e gli acquisti intracomunitari.
- le fatture emesse prima del 1° gennaio 2015, anche se non ancora pagate.
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Meri dr.ssa Ballico
Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)
Si informano i Gentili Fornitori che la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n.190) introduce importanti modifiche all’articolo 17 del Dpr 633/1972 disciplinante l’applicazione dell’IVA.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 629 lett. b della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, per tutte le operazioni fatturate a partire dall’1 Gennaio 2015:
• il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura comprensiva di IVA, ma al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato è obbligatorio aggiungere alla fattura la seguente dicitura:
“Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”
• il Comune pagherà al fornitore soltanto l’imponibile e verserà l’IVA direttamente all’Erario con modalità che saranno stabilite da un decreto del Ministero dell’Economia.
Sono ESCLUSE dalle nuove disposizioni:
- le prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (compensi per lavoro autonomo: progettisti, avvocati, revisori…..)
- i casi in cui l'ente cessionario o committente assuma la veste di debitore dell'IVA, quali ad esempio le operazioni sottoposte al regime dell'inversione contabile (reverse charge) di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. 633/72 e gli acquisti intracomunitari.
- le fatture emesse prima del 1° gennaio 2015, anche se non ancora pagate.
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Meri dr.ssa Ballico
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