Statuto

Statuto comunale - Vai all'indice

Introduzione

Approvato con delibera di C.C. n. 28 del 11.06.1991
Modificato con delibera di C.C. n. 39 del 31.07.1991
Modificato con delibera di C.C. n. 31 del 16.05.1994
Modificato con delibera di C.C. n. 48 del 22.07.1999
Modificato con delibera di C.C. n. 51 del 28.09.2000
Modificato con delibera di C.C. n. 2 del 19.02.2003
Modificato con delibera di C.C. n. 48 del 26.07.2007
Modificato con delibera di C.C. n. 23 del 27.05.2013

Una comunità per vivere in pace e progredire deve stabilire delle regole di comportamento e soprattutto rispettarle, perchè una società senza leggi chiare e valide per tutti è destinata prima o poi all'autodistruzione.

I cittadini di Marano avvertirono questa esigenza fin dal Medioevo e vollero codificare in forma semplice le norme di vita quotidiana.

Nel XV secolo il nostro paese era un Comune agricolo e pertanto gli Statuti del 1429, recentemente pubblicati, rispecchiano la vita piena di miseria e di sacrifici di quel periodo, ma denotano anche un grande attaccamento alla propria terra.

Oggi siamo ben lontani da quel mondo ed abbiamo redatto uno Statuto adeguato ai tempi nuovi.

Dagli antichi Statuti, però, vogliamo trarre l'auspicio di sentirci sempre più "COMUNITA'" ed impegnarci per il progresso morale, civile e sociale di Marano.

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Art. 1 Oggetto dello Statuto

  1.   La Comunità di Marano Vicentino, ordinata in Comune, è autonoma secondo le norme della Costituzione, i principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e gli articoli del presente Statuto.

  2.   Lo Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Marano Vicentino in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.

  3.   I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

 

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Art. 2 Finalità

  1.   Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

  2.   Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e del libero associazionismo all'amministrazione.

  3.   Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

• al superamento degli squilibri sociali, economici e territoriali esistenti nel proprio ambito;

•  alla promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

•  al sostegno della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

•  alla tutela ed allo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

     

    4.   Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonchè negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi degli altri Enti controllati dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

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Art. 3 Programmazione e forme di cooperazione

  1.   Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

  2.   Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Veneto, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

  3.   I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati al principio di cooperazione, nel rispetto delle competenze tra le diverse sfere di autonomia.

 

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Art. 4 Territorio e sede comunale

  1. Il territorio del Comune di Marano Vicentino si estende per kmq. 12,70 e confina con i Comuni di Thiene, Zanè, Schio, S.Vito di Leguzzano e Malo.

  2.   La sede comunale è ubicata in Piazza Silva.

  3.   Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede. La determinazione deve essere pubblicizzata ai cittadini e la sede alternativa va scelta nell'ambito del territorio comunale.

 

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Art. 5 Albo pretorio

  1. La Giunta Comunale individua nella sede comunale apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

  2.   La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

  3.   Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

 

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Art. 6 Stemma e gonfalone

  1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Marano Vicentino , con stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 giugno 1956.

  2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 1956.

  3. Sono vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali.

 

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Art. 7 Organi

  1. Sono organi amministrativi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

  2. Spettano agli organi amministrativi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.

 

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Art. 8 Consiglio Comunale

  1.   Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo con autonomia organizzativa e funzionale.

 

 

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Art. 9 Competenze e attribuzioni

  1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

  2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

  3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, pur seguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

  4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse necessarie all'azione da svolgere.

  5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

 

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Art. 10 Prima adunanza del Consiglio Comunale

  1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

  2. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:

 

  • convalida degli eletti.
  • giuramento del Sindaco .
  • comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta.

 

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Art. 11 Convocazione del Consiglio Comunale

  1. Il consiglio comunale è convocato in via ordinaria o d’urgenza, con avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno. L’avviso di convocazione avviene mediante avvisi scritti, sottoscritti dal presidente del consiglio comunale o da chi ne fa le veci, o, in alternativa, in forma telegrafica o per posta elettronica. A tal fine, i consiglieri interessati a ricevere avviso di convocazione via e mail, dovranno farne richiesta scritta al segretario comunale, indicando l’indirizzo di posta elettronica cui spedire le comunicazioni in parola. L’avviso per posta elettronica, con richiesta di conferma di lettura, si considera alternativo e non aggiuntivo a quello scritto. Sarà cura dei diretti interessati comunicare l’eventuale cambio dell’indirizzo e mail.

  2. Nel caso di convocazione ordinaria l’avviso di convocazione deve essere fatto pervenire ai consiglieri almeno 5 giorni liberi prima della seduta.

  3. Nel caso di convocazione d’urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.

 

 

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Art. 12 Funzionamento del Consiglio Comunale

  1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero di Consiglieri e la loro posizione giuridica, vengono regolati dalla legge. 

  2. Il Funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da un regolamento che indicando il numero dei Consiglieri necessari per la validità della seduta deve, in particolare, prevedere le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

 

 

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Art. 13 Presidenza del Consiglio

  1. Il consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio, con il compito di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio.

  2. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio, in caso di sua assenza, spettano al Sindaco.

  3. In fase di prima applicazione, il presidente del consiglio verrà eletto nella prima seduta utile del consiglio comunale, dopo l’entrata in vigore della presente norma statutaria e l’adeguamento del Regolamento del consiglio comunale.

 

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Art. 14 Consiglieri

  1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

  2. Le funzioni d i consigliere anziano sono esercitate d a colui che nelle elezioni ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età . 

  3. La mancata partecipazione del Consigliere a tre sedute consiliari consecutive senza che dell'assenza venga fornita adeguata giustificazione, comporta la decadenza del Consigliere previa deliberazione del Consiglio Comunale. Il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

  4. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, il quale non può essere inferiore a venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Decorso detto termine il Consiglio, esaminata la questione e vagliate le cause giustificative addotte dal Consigliere, delibera sulla sua decadenza .

 

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Art. 15 Diritti e poteri dei consiglieri

  1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.

  2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto procedimento”.

  3. Ai sensi del presente Statuto si intende per “giusto procedimento” quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili ed alla successiva comunicazione alla Giunta Comunale ed ai capigruppo consiliari.

  4. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

 

•  presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni;

•  ottenere dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

•  ottenere dal Segretario Comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del proprio mandato;

•  I consiglieri hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

•  Ai consiglieri possono essere affidati dal Sindaco, anche su proposta del Consiglio Comunale, speciali incarichi o indagini su materie particolari.

 

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Art. 16 Doveri dei consiglieri

  1. Ciascun consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera Comunità locale.

  2. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.

  3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

 

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Art. 17 Gruppi consiliari.

  1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta , che abbiano riportato la cifra individuale più alta.

  2. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

  3. E' istituita la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni sono previste dal regolamento.

  4. I gruppi consiliari possono riunirsi in appositi locali individuati dall'Amministrazione Comunale.

 

 

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Art. 18 Disposizioni generali sulle commissioni consiliari

  1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

  2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.

  3. Il Consiglio Comunale si avvale , altresì, di commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi.

  4. Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire una commissione consiliare permanente per la vigilanza circa il rispetto e la piena attuazione, nella realtà locale, della legislazione in tema di parità di trattamento e pari opportunità tra uomo e donna.

  5. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

  6. E' attribuita alle opposizione la presidenza di eventuale Commissione Consiliare d'indagine e di quelle che il Consiglio Comunale ritenga di istituire con funzioni di controllo e garanzia.

  7. Il regolamento determina funzioni e poteri delle commissioni consiliari, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

 

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Art. 19 Commissione consiliare per lo Statuto e i regolamenti

  1. Il Consiglio può istituire una commissione consiliare permanente per l'aggiornamento ed il riesame dei regolamenti comunali e dello Statuto, la quale provvede, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici competenti, a predisporre in merito relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.

  2. La commissione può provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio, tra i quali, in particolare, quelli per l'attuazione dello Statuto e delle disposizioni delle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241.

  3. In materia di regolamenti anche la commissione ha poteri di iniziativa davanti al Consiglio Comunale.

 

 

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Art. 20 Commissioni consultive

 

  • Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consultive con i seguenti compiti:

 

•  studio ed analisi delle problematiche generali e locali;

•  proposizione di programmi specifici;

•  attuazione in forma diretta di iniziative.

  •   Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico, ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.

  • Le commissioni possono decidere autonomamente di coinvolgere gruppi, associazioni, singoli cittadini per la realizzazione degli obiettivi prefissati.

  • Ogni commissione collabora con il Sindaco o l'Assessore preposto e definisce il proprio programma operativo.

  • Ciascuna commissione riferisce al Consiglio Comunale sui programmi e sugli obiettivi generali ed alla Giunta Comunale sugli aspetti esecutivi.

  • Il regolamento determinerà la composizione e le modalità dei lavori delle commissioni consultive, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

 

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Art. 21 Rappresentanza delle minoranze

  1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge

 

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Art. 22 Regolamento interno

  1. Le norme generali per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento secondo quanto dispone il presente Statuto.

  2. Il regolamento e le sue modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

 

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Art. 23 Giunta Comunale

 

  1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nella amministrazione del Comune.

  2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

  3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale, che la legge o lo Statuto non attribuiscono al Consiglio Comunale, al Sindaco, al Segretario, agli organi burocratici del Comune .

  4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

 

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Art. 24 Composizione della Giunta

 

  1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari a quello consentito dalla legge.E' in facoltà del Sindaco nominare gli Assessori in numero minore, comunque non inferiore a tre.

  2. Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

  3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

 

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Art. 25 Assessori esterni al Consiglio

  1. Non possono essere nominati Assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ad affini fino al terzo grado del Sindaco.

  2. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.

  3. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

 

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Art. 26 Linee programmatiche di mandato

  1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le deposita presso la Segreteria Comunale entro 60 gg. dalla prima seduta del Consiglio Comunale.

  2. Il programma va consegnato ai capigruppo consiliari entro il termine di 5 giorni dal deposito.

  3. La discussione delle linee programmatiche deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal deposito di cui al primo comma del presente articolo.

  4. La proposta viene illustrata dal Sindaco al Consiglio Comunale ove si apre il dibattito che si conclude con la votazione.

  5. La verifica da parte del Consiglio Comunale dell'attuazione delle linee programmatiche avviene entro il 30 settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento degli equilibri generali di governo.

 

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Art. 27 Dimissioni, decadenza

  1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

  2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

  3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.

  4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

 

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Art. 28 Mozione di sfiducia

  1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non ne comporta le dimissioni.

  2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

  3. La mozione di sfiducia, che deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, deve essere presentata nelle mani del Segretario del Comune che ne rilascia fotocopia autenticata con la data e l'ora di ricevimento, informandone contestualmente il Sindaco.

  4. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

  5. Con la convocazione ai consiglieri comunali viene inviata copia della mozione di sfiducia con gli eventuali allegati ed eventuali giustificazioni del Sindaco.

  6. La mozione di sfiducia può essere ritirata prima dell'inizio della discussione dagli stessi presentatori, con atto sottoscritto davanti al Segretario Comunale.

  7. La mozione di sfiducia viene posta ai voti dopo il dibattito, che si conclude con le dichiarazioni del Sindaco. La mozione di sfiducia è messa ai voti per appello nominale e si intende approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

  8. Il verbale del Consiglio Comunale con il quale è stata approvata la mozione di sfiducia è tempestivamente rimesso al Prefetto, a cura del Segretario Comunale, per i provvedimenti di sua competenza. Sino alla data di insediamento del Commissario prefettizio, le funzioni di Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco.

 

 

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Art. 29 Funzionamento della Giunta

  1. La convocazione della Giunta Comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.

  2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.

  3. Si applicano alla Giunta le disposizioni, dettate dallo Statuto, per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

 

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Art. 30 Attribuzioni

  1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nella amministrazione del Comune.

  2. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale previsti dalla legge o ad alta discrezionalità, nonchè di tutti gli atti che, per loro natura, debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio Comunale.

  3. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta Comunale. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonchè, nei soli casi consentiti dalla Legge, ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

  4. La Giunta Comunale svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali, con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

  5. La Giunta Comunale , in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo e gestionali:

 

 

•  propone al Consiglio i regolamenti;

•  approva programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o agli Organi burocratici del Comune;

•  approva le proposte di rettifiche IRPEF;

•  approva le determinazioni in materia di toponomastica;

•  approva le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;

•  approva l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norma regolamentari;

•  elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio Comunale;

•  assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

•  elabora e propone al Consiglio Comunale criteri per la determinazione delle tariffe ed è competente a deliberare l'adeguamento delle medesime;

•  nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

•  adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;

•  eroga sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, sulla base di apposito regolamento;

•  dispone l'accettazione e il rifiuto di lasciti e donazioni;

•  autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

•  fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

•  esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

•  approva gli accordi di contrattazione decentrata;

•  riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

 

 

 

6.  La Giunta Comunale , altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

 

 

•  fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale;

•  determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, se deliberato dal Consiglio, sentito il collegio dei revisori dei conti.

 

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Art. 31 Deliberazioni degli organi collegiali

 

  1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto o dai regolamenti.

  2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

  3. Le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".

  4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. II Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

  5. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado.

  6. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.

  7. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

  8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

  9. I verbali delle sedute sono sempre firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

 

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Art. 32 Astenuti e schede bianche e nulle

  1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

  2. Parimenti è computato tra i presenti ai finì della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.

  3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

  4. Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.

  5. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

 

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Art. 33 Nomine

  1. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perchè il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

  2. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al Consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni liberi prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

 

 

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Art. 34 Sindaco

  1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed in tale veste esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.

  2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

  3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, in casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

 

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Art. 35 Vice Sindaco

  1. Il Sindaco, all'atto della nomina della giunta, designa fra gli assessori il Vice Sindaco, che lo sostituirà, in caso di assenza o impedimento temporaneo e nei casi previsti dalla legge.

  2. Nell'atto di nomina della Giunta il Sindaco indicherà l'ordine degli Assessori, esclusi gli esterni, da cui verrà sostituito in caso di contemporanea assenza o impedimento del Vice Sindaco.

 

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Art. 36 Incarichi agli Assessori

  1. Il Sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonchè di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e all'organo collegiale.

  2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

  3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

 

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Art. 37 Attribuzioni di amministrazione

  1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori, o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

 

•  dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

•  promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

•  convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90, e seguenti modifiche ed integrazioni;

•  adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

•  nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

•  conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;

•  nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili .

 

 

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Art. 38 Attribuzioni di vigilanza

  1. Il Sindaco:

 

•  acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

•  promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

•  compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

•  può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;

•  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi di Governo.

 

 

 

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Art. 39 Attribuzioni di organizzazione

  1. Il Sindaco:

 

•  dispone la convocazione del Consiglio Comunale, lo presiede e fissa l'ordine del giorno;

•  convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

•  esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

•  propone argomenti da trattare in Giunta , ne dispone la convocazione e la presiede;

•  riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

 

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Art. 40 Principio di cooperazione

  1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

 

 

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Art. 41 Convenzioni

  1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

  2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

 

 

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Art. 42 Consorzi

  1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative, per i servizi stessi, previste nell'articolo 41.

  2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal comma 2 dell'articolo 41, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

  3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

  4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

 

 

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Art. 43 Accordi di programma

  1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

  2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

 

•  determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

•  individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

•  assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

 

 

3.  Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

 

 

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Art. 44 Diritto di accesso

  1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

  2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

  3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione, per il rilascio di copie.

 

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Art. 45 Diritto di informazione

  1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dall'articolo 44.

  2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

  3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e , per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

  4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

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Art. 46 Partecipazione popolare

  1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

  2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

  3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

  4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti determinati su specifici problemi.

 

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Art. 47 Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

  1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

  2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, rendendo noti in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

  3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

 

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Art. 48 Valorizzazione del libero associazionismo

  1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della Comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza e favorisce le libere forme associative.

  2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

  3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dal Sindaco, dal Consiglio o dalle commissioni, anche su richiesta delle associazioni. Gli esiti delle consultazioni saranno resi noti e conservati agli atti.

  4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi.

  5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni anche sovracomunali che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

  6. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva, ed in particolare nelle scelte di politica economica.

  7. Il Comune può stipulare con gli organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

  8. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La deliberazione che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

 

 

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Art. 49 Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

  1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o comitati, anche su base di quartiere per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio.

  2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.

  3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbali degli esiti delle consultazioni e può loro affidare la gestione di pubblici servizi.

  4. L'elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

 

 

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Art. 50 Consultazione dei cittadini

  1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto o rilevante interesse.

  2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nella quale gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicati.

  3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio Comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

  4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

 

 

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Art. 51 Referendum consultivo

  1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativi all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinchè gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della Comunità.

  2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.

  3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 15 % degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

  4. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

  • statuto comunale;
  • regolamento del Consiglio Comunale;
  • elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza ed in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
  • materie sulle quali un organo del Comune deve esprimersi, con deliberazioni o pareri, entro termini stabiliti per legge, salvo che il referendum sia esperibile entro tali termini;
  • oggetti sui quali il Comune ha già assunto provvedimenti deliberativi di impegno di spesa che hanno già dato luogo a rapporti negoziali con terzi.

5. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

6.  Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

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Art. 52 Difensore civico

  1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore Civico a competenza sovracomunale.

  2. Il Comune di Marano Vicentino ricerca accordi con i Comuni limitrofi per la nomina di un'unica persona che svolga la funzione di Difensore Civico per i Comuni interessati.

  3. I rapporti tra Comuni interessati vengono definiti con apposita convenzione.

  4. Il Difensore Civico deve possedere i requisiti di eleggibilità e di compatibilità per la carica di consigliere comunale, deve essere scelto tra coloro che per preparazione, esperienza e competenza giuridico-amministrativa diano la massima garanzia di obiettività, serenità, libertà ed imparzialità di giudizio.

  5. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco e agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

  6. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.

  7. Il Difensore Civico, quando lo ritiene opportuno, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, invia al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, evidenziando eventuali disfunzioni, ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e proposte .

 

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Art. 53 Principi organizzativi

 

1.Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

 

 

•  accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;

•  razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;

•  attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

 

 

2.  Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente. 3.  L'amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.

4.  Il responsabile dell'unità organizzativa (nel proseguo detto anche responsabile di settore), organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza ed è responsabile dei servizi alla stessa attribuiti e dei relativi procedimenti.

5.  Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

 

 

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Art. 54 Il Segretario Comunale

  1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.

  2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

  3. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici .

 

 

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Art. 55 Funzioni del Segretario Comunale

  1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

  2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

  3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

  4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

  5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

 

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Art. 56 Segretario Comunale e Responsabili di settore

  1. Gli organi di governo del Comune definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

  2. Al Segretario Comunale e ai responsabili di settore spetta, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

  3. Al Segretario Comunale e ai responsabili di settore spetta, ad ogni uno per la propria competenza, la direzione degli uffici e dei servizi e la gestione del relativo personale. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

  4. Nel rispetto dei principi sopra stabiliti, nonchè delle norme di legge e del contratto di lavoro, il regolamento di organizzazione di cui all'art. 51 comma 1° L. 142/90 specifica l'attribuzione delle responsabilità gestionali previste nei precedenti commi.

  5. Il Segretario Comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è, in ogni caso, l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

  6. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta Comunale.

  7. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge del presente Statuto.

 

 

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Art. 57 Esecuzione delle deliberazioni

  1. L'esecuzione delle deliberazione degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità operative.

 

 

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Art. 58 Vicesegretario

  1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei responsabili di settore in possesso di laurea idonea ad accedere alla carriera di Segretario Comunale.

  2. In mancanza della previsione di cui al comma 1. Il Sindaco può nominare un Vicesegretario tra i responsabili di settore avente i requisiti per accedere alla carriera di Segretario Comunale.

  3. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

 

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Art. 59 Atti di competenza dei dirigenti

  1. In relazione agli obiettivi dell'ente, il Comune può dotarsi di responsabili delle aree di qualifica dirigenziale.

  2. I poteri attribuiti dalla legge ai dirigenti sono da questi esercitati con riferimento al settore cui sono preposti. In assenza di dirigenti, i poteri predetti spettano, in via generale, al Segretario Comunale .

  3. La Giunta e il Sindaco possono, nell'ambito delle rispettive competenze, attribuire, anche stabilmente, al Segretario Comunale in via generale, e ai dirigenti, limitatamente ai settori cui sono preposti, il potere di compiere e ricevere gli atti unilaterali di diritto privato e gli atti processuali, previa, quando occorre, apposita deliberazione nel rispetto del presente Statuto e della legge.

 

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Art. 60 Incarichi a tempo determinato

  1. Alla Giunta, nel rispetto degli atti fondamentali e degli indirizzi del Consiglio, spetta di deliberare l'assunzione con contratto a tempo determinato, di diritto pubblico o privato, persone destinate alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione.

  2. L'incarico a tempo determinato può riguardare anche la responsabilità di più uffici o servizi in capo alla stessa persona.

  3. Il Sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi direttivi o dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, conferisce gli incarichi di direzione delle aree funzionali.

  4. La direzione delle aree funzionali è conferita per un periodo non superiore a tre anni, ed è rinnovabile con provvedimento motivato in relazione ai risultati conseguiti, all'attuazione dei programmi, al livello di efficacia e di efficienza dei servizi.

 

 

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Art. 61 Assicurazione

  1. Il Comune può assicurare gli Amministratori, il Segretario Comunale e i propri dipendenti preposti ad uffici con rilevanza esterna e legittimati ad esprimere la volontà dell'ente all'esterno, contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

 

 

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Art. 62 Forme di gestione

  1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

  2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

  3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

  4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o unione di comuni

  5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

 

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Art. 63 Gestione in economia

  1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

 

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Art. 64 Azienda speciale

  1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

  2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

  3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori del proprio ambito, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

 

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Art. 65 Istituzione

  1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

  2. Il regolamento di cui al comma 1 determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

  3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchè a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

  4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

  5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

 

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Art. 66 Istituzioni per la gestione di servizi pubblici

  1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri.

  2. Salvo revoca restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.

  3. Agli amministratori dell'istituzione si applicano le norme sull'incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

  4. Al direttore dell'istituzione competono le responsabilità gestionali. E' nominato dal Sindaco, a seguito di pubblico concorso ovvero con contratto a tempo determinato.

  5. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e la gestione, ne conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

 

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Art. 67 Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende e di istituzioni

  1. Gli amministratori di aziende e di istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

  2. Non possono essere nominati i consiglieri comunali, gli assessori, i revisori del conto, i dipendenti del Comune e delle sue aziende e istituzioni.

  3. I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.

  4. Con le modalità di cui ai commi precedenti il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla vacanza.

  5. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

 

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Art. 68 Partecipazione a società di capitali

  1. Il Comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la costituzione.

  2. Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali possono essere nominati nel consiglio di amministrazione delle società di capitali, partecipate dal Comune.

  3. Il Comune può, inoltre, partecipare ad altri tipi di società di capitali a prevalente capitale pubblico locale.

  4. Qualora la partecipazione del Comune a società di capitali sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

 

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Art. 69 Promozione di forme associative

  1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia , e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

 

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Art. 70 Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

  1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali é il Sindaco o un assessore da esso delegato

 

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Art. 71 Indirizzi e vigilanza

  1. Il consiglio comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle società di capitali e nelle strutture associative.

  2. Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attività dei soggetti di cui al precedente comma, riceve annualmente dagli stessi relazioni illustrative sulla situazione dell'ente nei confronti degli obiettivi fissati e ne riferisce annualmente al consiglio comunale.

  3. La decisione ed il voto dei rappresentanti comunali in merito al cambiamento radicale dell'oggetto sociale, alla trasformazione della società, allo scioglimento anticipato e alla proroga della durata della società, devono essere conformi ad una precedente deliberazione del Consiglio Comunale.

 

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Art. 72 Controllo economico interno della gestione

  1. Il controllo economico interno è svolto dal Collegio dei revisori dei conti.

  2. Il Consiglio Comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

  3. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.

  4. I regolamenti che danno esecuzione al presente Statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico della gestione.

 

 

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Art. 73 Collegio dei revisori dei conti

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Art. 74 Norme transitorie e finali

  1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

  2. Fino all'adozione dei regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

  3. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

  4. Le disposizioni che adeguano lo Statuto al capo 2° della Legge n. 81/93 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in base alla legge citata

 

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