Disposizioni per la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Pubblicata il 28/12/2022

L’inquinamento atmosferico e la formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
 
La Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente.
 
Tale accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura.

Nel rispetto delle indicazioni della Regione Veneto, entrano in vigore, fino al 30 aprile 2023, le seguenti azioni:


A - MISURE A CARATTERE GENERALE
In tutto il territorio comunale è fatto divieto:
A.1) Di mantenere acceso il motore:
- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. Lavpartenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all’accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza degli impianti semaforici o dei passaggi a livello ferroviari di via S. Lucia (P.L. al Km.24+113 del tratto Vicenza-Schio) e di via Stazione (P.L. al Km.26+187);
- dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta;
A.2) Di procedere a qualsiasi tipo di combustione all’aperto, quali ad esempio, abbruciamenti di residui vegetali, falò rituali, barbecue, fuochi d’artificio, invitando i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d’erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli orti e dei giardini, di impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale o il conferimento al CCR (Ecocentro);

B - MISURE RELATIVE AI GENERATORI DI CALORE:
B1) l’obbligo nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica “E”, fatti salvi i più restrittivi limiti che saranno stabiliti in attuazione del “piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale”, di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:
B1a) a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:
• E.1 – residenza e assimilabili;
• E.2 – uffici e assimilabili;
• E.4 – attività ricreative e assimilabili;
• E.5 – attività commerciali e assimilabili;
• E.6 – attività sportive;
B1b) a massimi di 17°C (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili;
(da valutare in sede di TTZ)
B1c) di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a massimi di 18°C (+2°C di tolleranza) nelle abitazioni ed edifici pubblici in caso di raggiungimento dei livelli di criticità ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA);
B2) il divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe:
B2a) 3 STELLE in assenza di allerta (LIVELLO VERDE);
B2b) 4 STELLE in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA); per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso;

C) MISURE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO:
l’istituzione in tutto il territorio comunale del divieto di spandimento di liquami zootecnici e di concimi a base di urea, fino al 15/04/2023 in caso di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) per tutti i giorni di allerta fino al giorno di controllo successivo compreso, sono fatti salvi gli spandimenti effettuati mediante iniezione o con interramento immediato.

D - EFFICACIA DELLE MISURE RELATIVE AI LIVELLI DI ALLERTA ARANCIO E ROSSO (1° E 2°):
Che il presente provvedimento per quanto attiene ai punti B1c), B2b) e C), diverrà efficace dopo l'installazione della nuova segnaletica stradale (e/oppure) dopo l’affissione degli appositi avvisi sulle bacheche comunali (e/oppure) dopo l’inserimento dell’avviso sui pannelli a messaggio variabile (e/oppure altra modalità di segnalazione prevista dal comune) del raggiungimento dei livelli di allerta ARANCIO (1° Liv. ALLERTA) e ROSSO (2° Liv. ALLERTA) di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante gli organi di stampa ed il sito internet istituzionale

Il calce testo integrale dell'ordinanza

 

Allegati

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Allegato Ord.41_Reg.Gen51_2022-2.pdf 620.96 KB

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