Ordinanza di manutenzione e taglio di vegetazione

Dettagli della notizia

E’ pubblicata l’ordinanza n. 14 del 21/02/2025 avente per oggetto "TAGLIO DI PIANTE, RAMI SPORGENTI, ARBUSTI, SIEPI E SIMILI E SGOMBERO DI MATERIALI SU TERRENI ADIACENTI STRADE COMUNALI RECANTI PREGIUDIZIO ALLA VISIBILITÀ E AL TRANSITO"

Data:

21 Febbraio 2025

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Descrizione

Ritenuto necessario mantenere la vegetazione su terreni adiacenti alle strade e marciapiedi comunali ad una distanza tale da non creare problemi per la visibilità, si ordina ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali:

1) di tenere regolate le siepi vive, le alberature, gli sterpi e quanto altro esistente ai lati delle strade soggette a pubblico transito e percorsi ciclopedonali, in modo che non restringano o danneggino le strade stesse e i marciapiedi;

2) di tagliare i rami e le piante che invadono la strada, i marciapiedi e i percorsi ciclo-pedonali, che impediscono all'utenza di vedere la segnaletica installata, che ostacolano l’illuminazione pubblica al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone ed evitando allo stesso tempo danni a cose, come meglio evidenziato in premessa;

3) di tenere in considerazione, in fase di lavorazione dei terreni, la problematica dell’allontanamento delle acque in caso di eventi meteorici estremi, al fine di prevenire rischi per la pubblica sicurezza. Tutte le azioni di prevenzione e gestione del territorio atte a favorire percorsi di deflusso ordinato delle acque sono oggetto del redigendo Piano comunale delle acque, che sarà diffuso non appena approvato;

4) di lavorare i terreni agricoli (arature, semina, ecc.) in modo tale che la prima fila di coltura sia distanziata dal ciglio stradale non meno di metri 1,50, ed entro 5 metri dagli incroci sia distanziata dal ciglio stradale non meno di 3 metri.

In caso d’inadempienze ai suddetti punti 1), 2), 3) della presente ordinanza, i trasgressori saranno puniti ai sensi del Regolamento comunale di polizia urbana approvato con D.C.C. n.5 del 04/03/2015, oltre all’obbligo di farsi carico di tutte le spese sostenute dal Comune per le necessarie operazioni atte a garantire la sicurezza della viabilità.

In caso d’inadempienze al suddetto punto 4) i trasgressori saranno puniti, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, con l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00, oltre all’obbligo di farsi carico di tutte le spese sostenute dal Comune per le necessarie operazioni atte a garantire la sicurezza della viabilità.

Ultimo aggiornamento: 21/02/2025, 14:56

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