Esenzione seconda rata IMU

Pubblicata il 04/12/2020

CHI E’ ESONERATO DAL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU AVENTE SCADENZA IL 16 DICEMBRE 2020:
Nel corso dell’anno 2020 si sono succeduti diversi interventi legislativi che hanno di fatto esonerato dal pagamento dell’Imu a saldo alcune attività. In particolare il decreto Agosto nell’articolo 78 prevede che “  In  considerazione   degli   effetti   connessi   all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)  di  cui  all'articolo  1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e  relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per  brevi  soggiorni,  delle  case  e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei  residence  e  dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; 
c) immobili rientranti nella categoria catastale D  in  uso  da parte di imprese esercenti attività  di  allestimenti  di  strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;  
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche  gestori  delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club  e simili, a condizione che i relativi proprietari siano  anche  gestori delle attività ivi esercitate.
Successivamente il decreto ristori nr. 137/2020 nell’articolo  9 ha confermato quanto previsto dal decreto Agosto e ampliato la platea: “ …….., per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) …. Concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.” Si veda l’allegato 1.
Da ultimo è intervenuto il decreto ristori bis nr. 149/2020 che nell’articolo 5  ha confermato le esenzioni del decreto agosto e del decreto ristori, allargando ulteriormente la platea delle attività che possono beneficiare dell’esenzione per “ …… gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 2 …., a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale , caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministero della Salute.Si veda l’allegato 2.
Si invita pertanto il contribuente a verificare se il proprio codice Ateco rientra  nella norma agevolativa e se sussistono le altre condizioni richieste per poter usufruire dell’esenzione.
L’Ufficio tributi resta a disposizione per ulteriori chiarimenti - 0445 598816

Allegati

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Allegato Allegato 1 Codice Ateco.pdf 85.41 KB
Allegato Allegato 2 Codice Ateco.pdf 77.24 KB

Categorie news

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