L'Ass. Luca contro l'art. 41 del "Decreto del Fare"

Pubblicata il 16/07/2013

In seguito alle modifiche introdotte dal cosiddetto "Decreto del Fare" (decreto-legge 21 giugno n. 69) al testo Unico sull'Ambiente D.lgs. 152/2006 con cui viene messa in seria discussione la tutela delle falde acquifere e conseguentemente la salute dei cittadini, l’assessore alla Qualità del Territorio di Marano Vicentino Francesco Luca ha rilasciato la seguente dichiarazione, in linea con la posizione dell’Amministrazione comunale, che sostiene l’iniziativa del “Forum italiano dei movimenti per l’acqua” nella richiesta al Parlamento di stralciare l'articolo 41 del decreto.
 
“Quanto inserito all'interno del ‘Decreto del Fare’ all'articolo 41, facendolo passare come una ‘misura di semplificazione amministrativa’, altro non è che l'ennesimo attacco alla difesa e alla tutela dell'ambiente. Nessuno vuole qui mettere in discussione la libertà d'impresa, ma, per un curioso caso, è lo stesso articolo, il 41, ma della costituzione italiana, che specifica che l'iniziativa economica ‘non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana’. La sostenibilità non deve essere considerata solo dal punto di vista economico, si devono considerare anche gli aspetti sociali e ambientali, e il principio ‘chi inquina paga’ non può essere messo in discussione, tanto meno per motivazioni legate al profitto. Riteniamo che l'azione legislativa dovrebbe avere come obiettivo quello di impedire la realizzazione di attività potenzialmente pericolose su siti delicati, come possono essere ad esempio quelli di ricarica della falda, ed è per questo che stiamo lavorando, da oltre un anno, a coinvolgere e sensibilizzare tutti gli organi di Governo su un tema delicato come la tutela dell'acqua.”
 
Riportiamo l’inizio dell’Art. 41 (Disposizioni in materia ambientale) con la frase contestata:
 
  1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi in
cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di
rischio sanitario, oltre all'eliminazione della fonte di
contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono
essere adottate misure di attenuazione della diffusione della
contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di
tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti
dalla parte terza.
 


 


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