Giudici Popolari

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Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari

Data:

28 Aprile 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi per l’esercizio delle funzioni di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali.

I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  2. buona condotta morale;
  3. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  4. licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
  5. licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di Assise di Appello.

Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:

  1. i magistrati e in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
  2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
  3. i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

 

Ultimo aggiornamento: 30/04/2025, 15:39

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