Descrizione
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi per l’esercizio delle funzioni di GIUDICE POPOLARE DI CORTE D’ASSISE O DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del mese di luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali.
I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
- licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte di Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e in generale tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.